Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1476 del 27 gennaio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:1476CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di ricorso per cassazione contro le sentenze delle sezioni specializzate per gli usi civici delle corti d'appello, ai fini del decorso del termine breve di 45 giorni, di cui agli artt. 7 e 8 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, la comunicazione della sentenza ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ., ove eseguita mediante notifica tramite ufficiale giudiziario, deve ritenersi idonea anche ai fini dell'art. 7, cit., in considerazione della identità di contenuto, senza che in senso contrario possa invocarsi che la comunicazione ex art. 133, cit., ha come destinatario il procuratore costituito, mentre quella ex art. 7, cit., avrebbe come destinataria la parte personalmente, in quanto in entrambe le disposizioni il destinatario della comunicazione (art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.) o dell'invio del dispositivo (art. 7 legge n. 1078/1930) viene identificato nella parte, ed è principio generale che nel corso del procedimento le comunicazioni e le notificazioni si fanno non alla parte personalmente, ma al procuratore costituito.

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