Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1862 del 18 febbraio 2000

ECLI:IT:CASS:2000:1862CIV

Massima

Massima ufficiale
La tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 contro il messaggio pubblicitario ingannevole non fa venir meno la sanzione prevista dalla legge 10 aprile 1962, n. 165 nel testo sostituito dall'art.8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 conv. nella legge 22 febbraio 1983, n. 52 per la violazione del divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, essendo i due sistemi sanzionatori autonomi. Consegue, che la regola posta dall'art. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 74 del 1992, secondo cui il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario e` diffuso e` responsabile di questo solo nel caso in cui non consenta all'identificazione del committente e dell'autore dello stesso messaggio, non puo` essere applicata all'illecito amministrativo di violazione del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, assoggettato alla disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 il cui art. 5 dispone che la sanzione venga inflitta a ciascun concorrente nella violazione, a prescindere dalla posizione e dal ruolo che egli rivesta (la S.C. ha affermato il principio in questione in un caso di pubblicita` sulla stampa dei viaggi organizzati "Marlboro Country").

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