Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 29642 del 13 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:29642PEN

Massima

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La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297 comma 3 c.p.p., opera in modo automatico quando sono emesse più ordinanze cautelari nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi legati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica, senza che sia necessario verificare la possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive. Diversamente, quando le ordinanze cautelari sono emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., la retrodatazione opera solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti del procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza, prima del rinvio a giudizio per il fatto con cui sussiste la connessione. Il requisito della "desumibilità dagli atti" richiede che il pubblico ministero procedente disponesse, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di un quadro indiziario chiaro ed esauriente, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo all'adozione di una misura cautelare anche per gli altri fatti, senza che sia sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI ((omissis)) - Presidente

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia - rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS)
avverso l’ordinanza n. 196/2015 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del 30/11/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ((omissis)), che chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS), del foro di Cagliari, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

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