Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5123 del 5 settembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:5123CIV

Massima

Massima ufficiale
Nella controversia instaurata da un autoferrotramviere per l'attribuzione di una qualifica superiore e per le relative spettanze, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, la sentenza della corte costituzionale n. 93 del 1979, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo e terzo, R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica e l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale, inerente al rapporto di lavoro, deve disporsi la cassazione con rinvio della sentenza di merito che, applicando la norma dichiarata incostituzionale, ha dichiarato l'improponibilità della domanda proposta dal lavoratore nella materia disciplinata dal citato art. 10, commi secondo e terzo.

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