Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7227 del 23 giugno 1995

ECLI:IT:CASS:1995:7227PEN

Massima

Massima ufficiale
Non è configurabile alcuna preclusione, a carico dell'imputato che abbia fruito della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991, a chiedere la rinnovazione del dibattimento al giudice d'appello ed è illegittima l'eventuale subordinazione di una richiesta in tal senso alla contestuale rinuncia ai benefici del rito abbreviato. Qualora l'imputato al quale in primo grado sia stata concessa, all'esito di giudizio ordinario, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., per avere il giudice ritenuto ingiustificato il mancato consenso del pubblico ministero alla celebrazione del processo con rito abbreviato, venga citato per l'udienza pubblica in secondo grado, la nullità da cui è inficiato il giudizio d'appello che si sia svolto, nonostante ciò, in camera di consiglio è quella prevista dall'art. 471 c.p.p., che non può essere ricondotta alle nullità di cui all'art. 178 lett. c) stesso codice, bensì a quelle di cui al successivo art. 181, comma 1, con la conseguenza che essa rimane sanata, se non tempestivamente dedotta. Qualora il pubblico ministero non abbia acconsentito alla celebrazione del processo con il rito abbreviato e il giudice abbia ritenuto ingiustificato il suo dissenso applicando, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., il giudizio di appello deve svolgersi nelle forme ordinarie e non con la procedura camerale di cui all'art. 599 stesso codice. Qualora il pubblico ministero abbia negato il consenso alla definizione del processo con rito abbreviato, nel giudizio ordinario seguitone non possono essere utilizzati a fini probatori gli atti del fascicolo del P.M., a nulla rilevando che, all'esito del giudizio stesso, il dissenso di quest'ultimo sia stato ritenuto ingiustificato, giacché il riconoscimento, quantunque postumo, dell'accoglibilità della richiesta non può essere assimilato alla prestazione di un consenso che non c'è stato e non vale a cancellare il fatto che il processo si è svolto con il rito ordinario.

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