Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9840 del 7 marzo 2024
ECLI:IT:CASS:2024:9840PEN
Massima
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La condotta di partecipazione all'associazione mafiosa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza, purché si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato. L'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un "patto reciprocamente vincolante" e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. La condotta non penalmente rilevante di mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria. Ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto anche delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, in quanto utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata valutata l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili "massime di esperienza", senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio. Il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa, e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Sentenza completa
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da:
Dott. RAGO Geppino - Presiedente
Dott. AIELLI Lucia - Consigliere
Dott. FLORIT Francesco - Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra - Relatore
Dott. LEOPIZZI Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di: Ma.Gi. nato a V il (Omissis) avverso l'ordinanza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)) ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avv. Su.An., con memoria, instava per la dichiarazione di inammissibili…
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