Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9642 del 20 ottobre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:9642PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice di merito, che dichiari l'estinzione del reato per amnistia, non è tenuto a motivare espressamente il rigetto di assoluzione nel merito ex . 152 cod. proc. pen., poiché egli, applicando l'amnistia, afferma implicitamente che non ricorre la prova evidente della esclusione della responsabilità.

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