Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3276 del 11 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3276PEN

Massima

Massima ufficiale
Il divieto, posto dall'art.. 11 della legge 1 giugno 1939 n.. 1089, di demolire, modificare e restaurare, senza autorizzazione amministrativa, le cose indicate negli artt. 1 e 2 della medesima legge è diretto a tutti i soggetti, con la ovvia possibilità che chiunque ne divenga trasgressore e ne subisca la sanzione. Pertanto destinatari della norma di cui al detto articolo 11 sono non soltanto i proprietari, possessori o detentori della cosa tutelata, ma anche i terzi non in rapporto con la cosa stessa ad alcun titolo. (Nella fattispecie erano stati occupati mq. 475 di suolo di un tratturo, dichiarato di notevole interesse storico, per eseguire il tracciato di una strada interpoderale)

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