Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41027 del 5 dicembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:41027PEN

Massima

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L'inosservanza di un ordine di demolizione o consolidamento di un edificio pericolante, pur costituendo una condotta omissiva, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 c.p. (pericolo derivante da crollo di costruzioni o altri fatti), e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza di provvedimenti dell'autorità), in quanto quest'ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico. Pertanto, la condotta omissiva degli imputati, così come contestata, non è sanzionata penalmente, ma è punita con sanzione amministrativa, essendo venuto meno il presupposto del pericolo per le persone ai sensi del terzo comma dell'art. 677 c.p. In tali casi, l'ordine di demolizione o consolidamento, se emesso da un organo incompetente, come l'Ufficio Tecnico Comunale, e non dal Sindaco, è da considerarsi viziato per incompetenza dell'organo emanante, con la conseguente esclusione della rilevanza penale della condotta omissiva degli imputati.

Sentenza completa

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza emessa il 13.3.2001 dal G.I.P. del tribunale della stessa città, con la quale M. P. e R. G. sono stati assolti dal reato di cui all'art. 650 c. p. -loro contestato per non avere ottemperato ad una ordinanza emessa dall'Ufficio Tecnico Comunale di S. ((omissis)) con la quale si ordinava ai predetti di provvedere alla demolizione di un edificio pericolante o al consolidamento delle parti pericolanti di esso- perché il fatto non sussiste. Ha spiegato il giudice predetto che la condotta omissiva contestata agli imputati non poteva sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 650 c. p. in quanto, trattandosi di un manufatto abusivo, l'inosservanza dell'ordine di demolizione comportava l'acquisizione dello stesso al patrimonio comunale ai sensi della legge n. 47 del 1985. Lamenta il P.G. ricorrente violazione di legge e illogici…

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