ECLI:IT:CASS:2002:41027PEN
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro avverso la sentenza emessa il 13.3.2001 dal G.I.P. del tribunale della stessa città, con la quale M. P. e R. G. sono stati assolti dal reato di cui all'art. 650 c. p. -loro contestato per non avere ottemperato ad una ordinanza emessa dall'Ufficio Tecnico Comunale di S. ((omissis)) con la quale si ordinava ai predetti di provvedere alla demolizione di un edificio pericolante o al consolidamento delle parti pericolanti di esso- perché il fatto non sussiste. Ha spiegato il giudice predetto che la condotta omissiva contestata agli imputati non poteva sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 650 c. p. in quanto, trattandosi di un manufatto abusivo, l'inosservanza dell'ordine di demolizione comportava l'acquisizione dello stesso al patrimonio comunale ai sensi della legge n. 47 del 1985. Lamenta il P.G. ricorrente violazione di legge e illogici…
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