Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 38599 del 2 agosto 2017

ECLI:IT:CASS:2017:38599PEN

Massima

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Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, richiede la sussistenza di tre elementi fondamentali: l'esistenza di un gruppo, i cui membri siano consapevolmente aggregati per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. La prova del vincolo associativo può essere data anche attraverso l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Ai fini della configurabilità del reato associativo non è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, essendo sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo. La costituzione e la partecipazione all'associazione non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, né è incompatibile con l'accertamento di una pluralità di cessioni di droga tra gli stessi partecipi all'associazione, né da eventuali conflitti di interesse tra i soci in ordine ai singoli atti di cessione. Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della L. n. 203 del 1991, è sufficiente che il reato sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., anche al fine di agevolare l'attività del clan mafioso interessato al mercato della droga, senza che sia necessario accertare la volontà del singolo imputato di agevolare le vicende del sodalizio camorristico. Il giudice della cautela deve verificare che ogni misura risulti adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma della gradualità del sacrificio imposto al soggetto sottoposto a restrizione, e che la misura cautelare sia proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. Il requisito della "concretezza" del pericolo di reiterazione criminosa non si identifica con quello dell'"attualità", quest'ultimo derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA ((omissis)) - Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 22/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA MONTAGNI;
Il Proc. Gen. Dr. ((omissis)) conclude per il rigetto per tutti i ricorrenti.
Udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI in difesa di: (OMISSIS), si riporta ai motivi di gravame.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con l'…

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