Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1742 del 28 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1742PEN

Massima

Massima ufficiale
Per certificati amministrativi devono intendersi le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti, ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazioni di atti pubblici preesistenti. Sono invece atti pubblici quelli redatti dal pubblico ufficiale nello esercizio delle sue funzioni e costitutivi di diritti per i privati e di obblighi per la pubblica amministrazione, ovvero diretti a provare il compimento di attività compiute direttamente dal pubblico ufficiale o da terzi in sua presenza.

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