Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6332 del 16 maggio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:6332PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di detenzione di sostanza stupefacente, il concetto di modica quantita`, unitario oggettivamente, non puo` essere valutato diversamente a seconda che si tratti di uso non terapeutico personale o di terzi, eccezion fatta per l'ipotesi in cui risulti provato che colui che detiene per uso personale abbia raggiunto un grado di tossicodipendenza tale da richiedere l'assunzione di dosi giornaliere superiori a quelle di un medio consumatore. Da cio` consegue che la quantita` qualificata modica a` sensi dell'art. 72 legge 22 dicembre 1975 n. 685 non puo` non essere ritenuta tale anche ai fini dell'esimente prevista dall'art. 80, per la cui applicabilita`, anzi, deve tenersi conto altresi` delle eventuali situazioni soggettive che siano sicuramente accertate.

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