Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8774 del 5 agosto 1992

ECLI:IT:CASS:1992:8774PEN

Massima

Massima ufficiale
Il possessore di armi denunziate puo` detenere, senza licenza, unquantitativo massimo di polvere da sparo di chilogrammi cinque (artt. 82 e 97 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza). Tale preciso limite e` formulato ai soli fini della prevenzione di infortuni e disastri (come si rileva dal titolo 11 del citato regolamento), per cui se il quantitativo di esplosivo e` superiore a tale limite esso ha una oggettiva potenzialita` offensiva e micidiale ed occorre munirsi di apposita licenza per poterlo detenere ed in mancanza di essa e` configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895.    conforme: Sen 29/12/1988 12853 sez 1 Pen Sen 23/05/1986 3483 sez L Civ Sen 30/01/1986 1071 sez 1 Pen

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