Cassazione penale Sez. I sentenza n. 204 del 15 febbraio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:204PEN

Massima

Massima ufficiale
La legge 13 settembre 1982, n. 646, nell'apportare notevoli modificazioni ed integrazioni alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), ha posto particolare attenzione alle misure di prevenzione patrimoniali, in quanto il legislatore ha ritenuto che l'accumulo della ricchezza costituisca lo scopo dell'attività illecita dell'indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso ed al tempo stesso lo strumento per svolgere ed incrementare efficacemente detta attività. Pertanto sul piano sostanziale deve essere provato, normalmente mediante indizi, che l'indiziato mafioso abbia effettivamente la disponibilità, diretta o indiretta, del bene, intesa tale disponibilità come manifestazione dell'appartenenza "uti dominus" del bene, con esclusione della detenzione temporanea in base ad un rapporto obbligatorio, quale ad esempio la locazione, sempre che tale rapporto non dissimuli la reale appartenenza del bene allo indiziato.

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