Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2150 del 2 aprile 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2150CIV

Massima

Massima ufficiale
Le controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, ivi comprese quelle riguardanti il computo dei voti, ovvero l'osservanza delle disposizioni dell'art.. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.. 570 circa l'esercizio del voto da parte degli elettori impediti, ed indipendentemente dall'avvenuta proclamazione degli eletti, nonché dalla circostanza che siano promosse dal cittadino elettore o dal candidato non eletto, spettano alla cognizione dei tribunali amministrativi regionali, in forza dell'espressa previsione dell'art.. 6 della legge 6 dicembre 1971 n.. 1034, ed in conformità dei criteri generali sul riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, dei quali detta ultima norma costituisce applicazione, tenuto conto che le controversie medesime investono posizioni di mero interesse legittimo, in relazione all'osservanza di norme rivolte a tutelare esigenze di ordine generale, interferendo solo in via mediata e riflessa sui diritti pubblici dei candidati.

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