Consiglio di Stato sentenza n. 2742 del 2020

ECLI:IT:CDS:2020:2742SENT

Massima

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Il decorso del termine di 90 giorni per l'ottemperanza all'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, a seguito della presentazione tempestiva dell'istanza di accertamento di conformità, comporta l'inefficacia temporanea di tale ordine e l'impossibilità di irrogare la relativa sanzione pecuniaria prima della scadenza del nuovo termine per il ripristino dello stato dei luoghi. Ciò in quanto, in pendenza del procedimento di accertamento di conformità, l'Amministrazione non può procedere all'esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione, dovendo attendere l'esito di tale procedimento, salvo il caso in cui il silenzio-rigetto sulla domanda di accertamento di conformità sia stato tempestivamente impugnato. Pertanto, l'irrogazione della sanzione pecuniaria prima della scadenza del nuovo termine di 90 giorni per l'ottemperanza all'ordine di demolizione è illegittima per carenza di presupposto. La pendenza del procedimento di compatibilità paesaggistica non incide sulla formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di accertamento di conformità, atteso che i due procedimenti sono autonomi e indipendenti. Inoltre, l'esito negativo del procedimento di accertamento di conformità non determina l'automatica inefficacia degli atti sanzionatori già adottati, i quali restano efficaci e devono essere impugnati entro il termine di decadenza, non essendo sufficiente l'istanza di autotutela per rimetterli in discussione. Infine, i documenti tecnici prodotti dalle parti, anche se disposti dal giudice di primo grado, non possono essere utilizzati per contestare provvedimenti ormai definitivi per mancata impugnazione tempestiva.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/04/2020

N. 02742/2020REG.PROV.COLL.

N. 03716/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso NRG 3716/2018, proposto da Vito e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Comune di Moliterno (PZ), in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Basilicata n. 91/2018, resa tra le parti e concernente la nota comunale del 5 gennaio 2017 (ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, co. 4-bis del DPR 380/2001 (a fronte dell'ordine di demolizione n. 27/2016 ormai inefficace) e comunque in pendenza dell'istanza di accertamento di c…

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