Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1033 del 2014

ECLI:IT:TARTOS:2014:1033SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da una società avverso l'ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale che aveva istituito un divieto di transito veicolare, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, attribuite dalla legge al Sindaco, sono ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggiore impatto sull'intera collettività locale, per le quali la legge prevede l'intervento di un organo politico. 2. L'omissione dell'indicazione del termine e dell'Autorità cui ricorrere non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità, che può dar luogo alla sola concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione. 3. L'obbligo di comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento non sussiste per i provvedimenti generali volti a disciplinare temporaneamente la circolazione dei veicoli, in quanto rivolti alla generalità dei consociati, senza che sia possibile individuare i soggetti nella cui sfera giuridica l'atto è destinato ad incidere. 4. I provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte ampliamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell'autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza. 5. L'illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno, con la conseguenza che l'infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria.

Sentenza completa

N. 01120/2008
REG.RIC.

N. 01033/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01120/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2008, proposto da:
Ele.Mac. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Barberino Val d'Elsa, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Barberino Val d'Elsa n. 22/2008 - prot. 5600 del 2.4.2008, asseritamente pubblicata all'Albo Pretorio e mediante l'apposizione di cartelli stradali;

- nonché di ogni altro at…

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