Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 93 del 2010

ECLI:IT:TARTOS:2010:93SENT

Massima

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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie relative all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario di contributi, finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, in quanto tali questioni concernenti le modalità di utilizzo del contributo erogato attengono a posizioni di diritto soggettivo e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, per i provvedimenti di ritiro del contributo, comunque denominati (decadenza, revoca), ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa, in quanto incidenti sulla fase statica della concessione del beneficio. La distinzione tra la fase statica della concessione e quella dinamica dell'impiego del contributo è rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, in base al criterio che individua la competenza giurisdizionale in ragione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di impugnazione e della causale dell'iniziativa revocatoria. Pertanto, la richiesta di documenti giustificativi delle spese sostenute, essendo relativa al controllo dell'utilizzo dei contributi concessi per le finalità in funzione delle quali furono erogati, attiene alla fase della verifica degli obblighi ed impegni che ricadono sul beneficiario del contributo, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2006, proposto dalla
Federazione Italiana Tennis – Comitato Provinciale di Massa-Carrara, in persona del Presidente pro tempore, sig. Al. Sa., rappresentato e difeso dall’avv. Ma. Gi. e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. An. Cu., in Firenze;
contro
Provincia di Massa-Carrara, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ca. Le. e con domicilio eletto presso lo studio legale Gracili E associati, in Firenze;
per l’annullamento
- della deliberazione Giunta Provinciale di Massa-Carrara n. 362 del 14 settembre 2006 con cui è stata dichiarata la decadenza dei contributi finanziari assegnati al Comitato ricorrente con delibere della medesima Giunta n. 273/2004 e n. 332/2005;
- di ogni atto preparatorio, presupposto …

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