Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1834 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:1834SENT

Massima

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Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento e recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. n. 152/2006, non richiede la partecipazione del Comune al relativo procedimento, in quanto tale autorizzazione non coinvolge gli interessi urbanistico-edilizi di cui il Comune è portatore. Il rinnovo riguarda esclusivamente l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, senza incidere sulla precedente autorizzazione alla sua realizzazione, che aveva già comportato il coinvolgimento del Comune. Pertanto, il Comune non ha diritto di essere nuovamente convocato nel procedimento di rinnovo, non essendo ivi in discussione profili di sua competenza. L'autorizzazione al rinnovo deve indicare i quantitativi massimi complessivi di rifiuti, pericolosi e non, ricevibili, trattabili e stoccabili presso l'impianto, senza necessità di specificare i quantitativi massimi per ogni singolo codice CER, essendo sufficiente l'individuazione delle soglie massime complessive per le diverse tipologie di attività di trattamento svolte. Inoltre, per il rinnovo di un'autorizzazione già rilasciata, non è richiesto lo stesso grado di approfondimento nell'indicazione dei requisiti tecnici previsto per l'autorizzazione ex novo o per le modifiche all'autorizzazione preesistente. Infine, la mancata indicazione dei limiti di emissione in atmosfera nell'autorizzazione al rinnovo è giustificata dalla sospensione del procedimento autorizzatorio per tale aspetto, in attesa della definizione del giudizio pendente in sede di impugnazione della precedente autorizzazione.

Sentenza completa

N. 00011/2010
REG.RIC.

N. 01834/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00011/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2010, proposto da:
- Comune di Pieve Porto Morone, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via ((omissis)),11;

contro

- Provincia di Pavia;

nei confronti di

- Metalli Colombo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Cinque Giornate, 3;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 29/2009 recante: “rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 210 d.lgs. n. 152/2006 delle attività di deposito prelim…

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