Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27098 del 21 dicembre 2007

ECLI:IT:CASS:2007:27098CIV

Massima

Massima ufficiale
Avverso l'ordinanza del giudice istruttore che rigetta l'istanza volta a far dichiarare l'estinzione del processo per decorso del termine semestrale di riassunzione della causa davanti al giudice competente individuato concordemente dalle parti e disponga la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi del secondo inciso del secondo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., non sono ammissibili né il regolamento di competenza, qualora non sia volto a censurare direttamente la decisione sulla competenza, ma sia finalizzato ad una rivalutazione della questione pregiudiziale relativa alla denegata estinzione del giudizio, né il ricorso straordinario, ai sensi del settimo comma dell'art. 111 della Costituzione, ravvisandosi nella predetta ordinanza il requisito della decisorietà, ma non quello della definitività. Ne consegue che è esperibile il rimedio dell'appello, trattandosi di ordinanza avente natura sostanziale di sentenza definitiva del giudizio avanti al giudice che l'ha pronunciata.

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