Cassazione penale Sez. I sentenza n. 37803 del 12 settembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:37803PEN

Massima

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Il reato di ingiuria ad inferiore di cui all'art. 196 c.p.m.p., comma 2, tutela non solo la dignità, l'onore e il prestigio del subordinato, ma anche la corretta esplicazione del rapporto di gerarchia militare. Pertanto, le espressioni offensive, anche se ormai prive di connotazione ingiuriosa nel linguaggio comune, riacquistano il loro significato spregiativo se rivolte dal superiore gerarchico al sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirare i rapporti gerarchici in forza dell'art. 52, comma 3, Cost. L'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, essendo irrilevanti i motivi che hanno indotto il superiore a proferire le espressioni offensive, purché egli abbia avuto la consapevolezza e la volontà di utilizzare tali locuzioni nei confronti di un inferiore. La posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa impedisce di considerare prive di contenuto lesivo espressioni volgari, anche se ormai entrate nel linguaggio comune, in quanto le stesse riacquistano il loro specifico significato spregiativo se rivolte al sottoposto, in assenza di un clima di reciprocità e condivisione. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto correttamente configurato il reato di ingiuria ad inferiore, in quanto le espressioni utilizzate dal superiore gerarchico nei confronti del sottoposto, quali "non capisci un cazzo", "non sei un cazzo di nessuno", erano connotate da un'obiettiva ed evidente portata ingiuriosa, atteso il contesto in cui venivano pronunciate, ossia in occasione di un rimprovero e di richieste di chiarimenti inerenti al servizio e alla disciplina, manifestando un palese disprezzo delle qualità e delle capacità dell'inferiore ed esprimendo un giudizio di disvalore sulla persona dell'interlocutore. Inoltre, la richiesta di applicazione dell'attenuante dell'eccesso di zelo, non essendo stata adeguatamente argomentata nel merito, è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere

Dott. SARECENO Rosa Anna - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 152/2014 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 13/05/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Maria Flamini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza …

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