Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 26608 del 27 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:26608PEN

Massima

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Il mancato avviso alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni decorrente dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. L'omessa notificazione della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto espressa richiesta comporta la violazione del diritto di partecipazione al procedimento e di proporre tempestiva opposizione, essendo tale adempimento previsto a pena di nullità ai sensi dell'art. 127, comma 5, c.p.p. La nullità del decreto di archiviazione emesso senza la preventiva notifica della richiesta del pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta è rilevabile d'ufficio e determina l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il prosieguo del procedimento. Il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa della persona offesa, che abbia manifestato l'interesse a essere informata degli sviluppi del procedimento, costituisce un principio fondamentale del giusto processo, la cui violazione comporta la nullità del decreto di archiviazione emesso in assenza della preventiva notifica della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente

Dott. CIAMPI ((omissis)) - Consigliere

Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;
contro:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 3361/2015 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 16/06/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MENICHETTI CARLA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FILIPPI Paola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 16.6.2015 il G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo, …

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