Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 665 del 2023

ECLI:IT:TARCZ:2023:665SENT

Massima

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La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, per l'inottemperanza all'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, ha natura ripristinatoria e non punitiva, essendo finalizzata a tenere economicamente indenne l'amministrazione comunale dalle spese di ripristino conseguenti alle ordinanze di demolizione non eseguite, senza necessità di anticipare le relative somme per poi rivalersi sul responsabile dell'abuso. Tale sanzione è attribuita all'autorità amministrativa competente e non è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, in quanto la disciplina degli abusi edilizi presenta caratteri di specialità rispetto al sistema sanzionatorio previsto per la generalità delle violazioni amministrative. Inoltre, la connessione obiettiva tra l'illecito amministrativo e il reato edilizio, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, che determinerebbe lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dal'organo amministrativo al giudice penale, sussiste esclusivamente qualora l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno la competenza dell'autorità amministrativa. Infine, il giudice amministrativo non può disapplicare un provvedimento di demolizione non tempestivamente impugnato dal destinatario.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/04/2023

N. 00665/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01790/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2021, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tropea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Responsabile dell’Area 4 – Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Tropea del 5 giugno 2020, n. 12, prot. n. 8815, nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Vis…

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