Cassazione penale Sez. I sentenza n. 258 del 8 marzo 1993
ECLI:IT:CASS:1993:258PEN
Massima
Massima ufficiale
L`arruolato che rifiuti, prima di assumerlo, il servizio militare di leva per asseriti motivi di coscienza, cosi` incorrendo nel reato di cui all`art. 8 comma secondo della legge 15 dicembre 1972 n. 772, come sostituito dall`art. 21 della legge 24 dicembre 1974 n. 695, non perde il proprio "status" di militare. Ne consegue che, in caso di condanna per il detto reato, da qualificare come reato militare, la pena della reclusione ordinaria va sostituita con quella della reclusione militare, ai sensi dell`art. 27 C.P.M.P.. da vedere: Sen 25/07/1991 2724 sez 1 Pen Sen 15/01/1990 126 sez L Civ Sen 31/10/1990 3219 sez 1 Pen
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