Cassazione penale Sez. I sentenza n. 258 del 8 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:258PEN

Massima

Massima ufficiale
L`arruolato che rifiuti, prima di assumerlo, il servizio militare di leva per asseriti motivi di coscienza, cosi` incorrendo nel reato di cui all`art.  8 comma secondo della legge 15 dicembre 1972 n. 772, come sostituito dall`art. 21 della legge 24 dicembre 1974 n. 695, non perde il proprio "status" di militare.  Ne consegue che, in caso di condanna per il detto reato, da qualificare come reato militare, la pena della reclusione ordinaria va sostituita con quella della reclusione militare, ai sensi dell`art. 27 C.P.M.P..     da vedere: Sen 25/07/1991 2724 sez 1 Pen Sen 15/01/1990 126 sez L Civ Sen 31/10/1990 3219 sez 1 Pen

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.