Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14671 del 24 marzo 2017

ECLI:IT:CASS:2017:14671PEN

Massima

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La contestazione degli addebiti disciplinari al detenuto, con l'indicazione dei fatti addebitati e l'avviso del diritto di esporre le proprie discolpe, costituisce un adempimento essenziale della procedura disciplinare prevista dalla legge, finalizzato a garantire il rispetto della dignità della persona e i principi del contraddittorio e della difesa. La mancata osservanza di tali modalità procedimentali, anche se il detenuto si sia rifiutato di presenziare alla seduta del Consiglio di disciplina, determina l'illegittimità dell'intero procedimento e della sanzione disciplinare irrogata, in quanto pregiudica la legalità del procedimento e la legittimità della decisione adottata a conclusione dello stesso. Il giudice, nel valutare la ritualità del procedimento disciplinare, deve estendere il contraddittorio anche all'Amministrazione penitenziaria, parte del procedimento, al fine di accertare il rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge, in un contemperamento tra l'esigenza di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dell'istituto penitenziario e quella di assicurare un trattamento rieducativo rigorosamente informato alla presunzione di non colpevolezza e orientato al reinserimento sociale del condannato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente

Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 7964/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 25/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza in data 25 febbraio 2015 dichiarava inammissibile per genericita' dei motivi il reclamo p…

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