Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 1068 del 2021

ECLI:IT:TARPA:2021:1068SENB

Massima

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La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusa nelle controversie relative alla revoca di contributi pubblici quando la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo, come nel caso di accertamento di inadempimento delle condizioni stabilite per l'erogazione o di sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato. In tali ipotesi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio deve essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in caso di lesione di un diritto soggettivo, mentre spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla lesione di un interesse legittimo, come nel caso di sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti successivamente. Pertanto, quando l'azione del beneficiario mira a contestare l'accertamento di un inadempimento delle condizioni stabilite per l'erogazione del contributo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, essendo in tal caso lesa una posizione di diritto soggettivo. Ciò anche quando l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento di archiviazione o revoca del contributo, in quanto in tale ipotesi il giudizio verte sulla fase dinamica successiva alla concessione dell'aiuto, e non sulla fase procedimentale precedente all'adozione del provvedimento attributivo del beneficio.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/04/2021

N. 01068/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00436/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2021, proposto da ((omissis)), in proprio nella qualità di titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via ((omissis)) n. 40;

contro

l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea, e di AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stat…

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