Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13065 del 14 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:13065CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di notificazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, - e come dalla Corte Costituzionale ribadito anche nella sentenza n. 28 del 2004, nell'ordinamento deve ritenersi operante un principio generale in base al quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi rispettivamente per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di questo sottratta alla sua disponibilità. Peraltro, quando non vengono in rilievo ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi dal richiedente la notifica (quali l'ufficiale giudiziario o il di lui ausiliario agente postale), e viceversa la norma preveda che un termine debba decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione (come nella fattispecie prevista all'art. 369 cod. proc. civ. con riferimento al deposito in cancelleria del ricorso nel termine di venti giorni dall'ultima delle notificazioni alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto), la suddetta distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi pertanto per entrambi compiuta, come si ricava dal tenore anche testuale della richiamata norma, al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario contro cui l'impugnazione è rivolta.

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