Cassazione penale Sez. V sentenza n. 42607 del 19 ottobre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:42607PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, pur essendo abilitato all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto, vi acceda o vi si mantenga per ragioni ontologicamente estranee o comunque diverse rispetto a quelle per le quali soltanto la facoltà di accesso gli è attribuita, integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico di cui all'articolo 615-ter, comma 2, n. 1, del codice penale. Ciò in quanto tale condotta, pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso, si connota di abusività in ragione della sua incompatibilità con i fini istituzionali per i quali l'agente è legittimato ad accedere al sistema. Pertanto, la mera circostanza che l'imputato fosse autorizzato all'accesso al sistema informatico non esclude la configurabilità del reato, qualora l'accesso sia stato effettuato per finalità estranee o diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli era attribuita. La valutazione in tal senso spetta al giudice di merito, la cui motivazione, se immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità, essendo preclusa una diversa valutazione delle risultanze processuali. Inoltre, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non richiedendosi quale condizione necessaria per l'autorizzazione che siano già emerse nuove fonti di prova o acquisiti nuovi elementi probatori, essendo sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni. Infine, il provvedimento di archiviazione, per sua natura, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sottoposto alla condizione dell'assenza dell'autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414, comma 1, del codice di procedura penale, sicché risulta inapplicabile il principio del ne bis in idem contenuto nell'articolo 649 del codice di procedura penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. PILLA Egle - Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta M. - Consigliere

Dott. SGUBBI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. (OMISSIS), per la costituita parte civile, che ha concluso per l'inam…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.