Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23740 del 31 maggio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:23740PEN

Massima

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Il messo notificatore che, pur avendo formato regolarmente le relate di notifica di cartelle di pagamento, abbandona i relativi plichi lungo il ciglio stradale senza consegnarli ai destinatari, commette il reato di falso ideologico continuato, in quanto le relate risultano false per non corrispondenza tra quanto in esse attestato e la reale attività di notifica svolta. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il messo notificatore che, pur avendo formato regolarmente le relate di notifica, non procede effettivamente alla consegna dei relativi atti ai destinatari, ma li abbandona lungo la strada, commette il reato di falso ideologico continuato. Ciò in quanto le relate risultano false, in quanto non corrispondenti alla reale attività di notifica svolta. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la prova del reato fosse data dal rinvenimento dei plichi contenenti le cartelle di pagamento lungo il ciglio stradale, nonché dall'accertamento che le relate risultavano apparentemente notificate ai destinatari da parte dell'imputato, quando in realtà gli atti non erano stati consegnati. La Corte ha quindi escluso che la qualificazione del falso come "grossolano" potesse essere rilevante, in quanto tale valutazione risultava frutto di una lettura personale e superficiale del ricorrente, non ancorata ai parametri giurisprudenziali di qualificazione del fatto. Inoltre, la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione dell'indulto non costituisse un valido motivo di ricorso, salvo il caso in cui il giudice di merito l'avesse esaminata e risolta negativamente, e non quando avesse omesso di pronunciarsi, riservandone l'applicazione al giudice dell'esecuzione. In conclusione, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che il messo notificatore che, pur avendo formato regolarmente le relate di notifica, non procede effettivamente alla consegna degli atti ai destinatari ma li abbandona, commette il reato di falso ideologico continuato, in quanto le relate risultano false per non corrispondenza tra quanto in esse attestato e la reale attività di notifica svolta.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1412/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 19/01/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

- Nessuno e' comparso per il ricorrente.

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