Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11232 del 9 maggio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:11232CIV

Massima

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Il diritto di cronaca e critica giornalistica, pur costituendo un limite legittimo alla tutela della reputazione altrui, trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire la libera manifestazione del pensiero e la diffusione di informazioni di interesse pubblico. Tuttavia, tale diritto non è assoluto e incondizionato, ma deve essere esercitato nel rispetto di determinati requisiti, quali la verità oggettiva dei fatti riportati, l'interesse pubblico alla conoscenza degli stessi e la continenza espressiva. Il giornalista, pertanto, non può essere ritenuto responsabile per il contenuto di dichiarazioni rese da terzi, a meno che non ne abbia manipolato o elaborato il contenuto in modo da falsarne anche parzialmente il significato. Inoltre, l'individuazione dei soggetti passivamente legittimati in un'azione di diffamazione a mezzo stampa non richiede necessariamente una menzione nominativa esplicita, essendo sufficiente che gli elementi della fattispecie concreta, le circostanze narrate e i riferimenti personali permettano di desumere con ragionevole certezza l'identità dell'offeso. Infine, nella regolazione delle spese processuali in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito gode di un ampio potere discrezionale, da esercitarsi secondo il principio di causalità, volto ad imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Presidente

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. BARRECA ((omissis)) - Consigliere

Dott. CIRILLO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18897/2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. (OMISSIS), DOTT. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unita…

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