Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25076 del 1 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:25076PEN

Massima

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L'articolo 469 del codice penale punisce chiunque contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, ne faccia uso. La condotta di contraffazione consiste nell'alterazione di un'impronta già apposta, mediante la modifica degli elementi di un'impronta preesistente, ottenendo così un'impronta del tutto nuova. Ciò integra il delitto contestato, in quanto l'annullo postale deve attestare con precisione la data di emissione dei titoli, sia ai fini fiscali che ai fini dell'utilizzo della cambiale quale titolo esecutivo. La norma in esame tutela i segni impressi dagli strumenti indicati nell'articolo 468 c.p., mentre quest'ultima norma tutela gli strumenti stessi. L'attività di contraffazione punita dall'articolo 469 c.p. consiste in tutte quelle condotte di alterazione che si risolvono nella produzione di un'impronta del tutto nuova. Ai fini della responsabilità penale, è sufficiente che l'imputato abbia avuto l'interesse e la possibilità di compiere la contraffazione, senza che sia necessario accertare la sua conoscenza specifica dell'alterazione, essendo tale accertamento demandato in via esclusiva ai giudici di merito.

Sentenza completa

Con sentenza emessa dal Pretore di Sondrio in data 28 marzo 1996, M. G. veniva condannato per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 469 c.p. per avere contraffatto i timbri postali apposti sul retro di due cambiali per l'annullamento dei bolli, come riferito da M. F., legale rappresentante della società La S. s.r.l., il quale aveva anche denunciato la falsità della firma di emissione delle cambiali stesse.
In seguito ad impugnazione dell'imputato, che aveva sostenuto l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato e la mancanza di prova che fosse stato proprio il M. l'autore della contraffazione, la Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 9 febbraio 2001, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione M. G. che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 469 c.p. in relazione all'art. 606 lett. B) ed e) c.p.p. per avere l…

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