ECLI:IT:CASS:2002:25076PEN
Con sentenza emessa dal Pretore di Sondrio in data 28 marzo 1996, M. G. veniva condannato per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 469 c.p. per avere contraffatto i timbri postali apposti sul retro di due cambiali per l'annullamento dei bolli, come riferito da M. F., legale rappresentante della società La S. s.r.l., il quale aveva anche denunciato la falsità della firma di emissione delle cambiali stesse.
In seguito ad impugnazione dell'imputato, che aveva sostenuto l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato e la mancanza di prova che fosse stato proprio il M. l'autore della contraffazione, la Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 9 febbraio 2001, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione M. G. che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 469 c.p. in relazione all'art. 606 lett. B) ed e) c.p.p. per avere l…
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