Cassazione penale Sez. I sentenza n. 210 del 20 febbraio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:210PEN

Massima

Massima ufficiale
E' inammissibile l'istanza per revisione, fondata sul presupposto che siano sopravvenuti dopo la condanna i nuovi elementi previsti dal n. 3 dell'art. 554 cod. proc. pen. (casi di revisione), qualora manchi l'allegazione all'istanza medesima di copia autentica degli atti compiuti dall'autorità giudiziaria - accertamenti del giudice dell'esecuzione - su istanza dell'interessato così come prescritto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 557 cod. proc. pen.

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