Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3875 del 25 luglio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:3875PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., prevede la possibilita` di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare "nella fase del giudizio", escludendo qualsiasi limitazione di carattere temporale.  Pertanto, la sospensione puo` essere disposta durante tutta la fase del giudizio nel momento in cui viene accertato che per la particolare difficolta` del dibattimento il procedimento non puo` essere ultimato nei termini ordinariamente previsti. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il giudizio sulla complessita` del dibattimento ha carattere prognostico - e puo`, quindi, intervenire anche nel corso del dibattimento per difficolta` inizialmente non prevedibili dell`istruttoria - ma non puo` essere piu` formulato a giudizio concluso o dopo il decorso del termine della custodia cautelare).   da vedere:Sen 07/05/1996 2023 sez 1 Pen

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