Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2450 del 3 giugno 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2450PEN

Massima

Massima ufficiale
Il termine di dieci giorni entro il quale, a norma dell`art. 309, nono e decimo comma cod. proc. pen., deve intervenire la decisione del Tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura coercitiva applicata, va riferito alla data della deliberazione e non a quella del deposito del provvedimento.  Cio` si desume dal dettato degli art. 309, ottavo comma, cod. proc.  pen., che richiama l`art. 127 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento in camera di consiglio e dall`art. 128 cod. proc. pen., secondo il quale "gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione".    contraria:

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