Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10238 del 27 settembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:10238CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'obbligo per il ricorrente di depositare gli atti e i documenti nel termine di dieci giorni dalla notifica della domanda (art. 82 terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel testo fissato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), non preclude l'ulteriore produzione documentale nel corso del giudizio. conforme: Sen 12/09/1992 10421 sez 1 Civ

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