Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15559 del 4 maggio 2006

ECLI:IT:CASS:2006:15559PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di calunnia, che è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente anche la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, ed in particolare dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti.

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