Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 95 del 2024

ECLI:IT:TARBA:2024:95SENT

Massima

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Il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza di rilascio di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, se protratto oltre il termine ragionevole, determina la cessazione della materia del contendere e comporta la condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, in considerazione del fatto che l'amministrazione ha provveduto a riscontrare l'istanza soltanto a seguito della presentazione del ricorso giurisdizionale. Il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione, impone all'amministrazione di provvedere tempestivamente sulle istanze presentate dai privati, evitando condotte omissive che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli stessi. L'obbligo di provvedere entro un termine ragionevole, desumibile dai principi generali dell'ordinamento, mira a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e la certezza dei rapporti giuridici, impedendo che il silenzio dell'amministrazione si traduca in un diniego implicito della pretesa del privato. Pertanto, il mancato riscontro dell'istanza, se non giustificato da ragioni obiettive, integra un'ipotesi di silenzio inadempimento, sanzionabile con la condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di responsabilità per il danno cagionato dall'inosservanza dei doveri d'ufficio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, in tali casi, costituisce una pronuncia di merito che accerta l'illegittimità della condotta omissiva dell'amministrazione e produce effetti conformativi per il futuro, imponendo all'ente di provvedere sull'istanza nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Sentenza completa

Pubblicato il 20/01/2024

N. 00095/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01267/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2023, proposto da
((omissis)) s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gravina in Puglia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Sipea s.r.l., non costituita in giudizio;

per la declaratoria

della illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Gravina in Puglia sulle istanze in data 13 dicembre 2022, aventi ad oggetto “
richiesta rilascio autorizzazione installazione mezzi pubblicitari
”.

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