Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 241 del 2005

ECLI:IT:TARPIE:2005:241SENT

Massima

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Il diritto di proprietà privata non può essere limitato o compresso dalla pubblica amministrazione oltre quanto strettamente necessario per il perseguimento di un interesse pubblico, dovendo essere garantito un giusto contemperamento tra l'interesse pubblico e quello privato. L'amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri, deve adottare il provvedimento meno restrittivo della sfera giuridica del privato, scegliendo la soluzione che, nel rispetto della legalità, realizzi il miglior bilanciamento possibile tra l'interesse pubblico e quello privato. Il proprietario non può essere privato del godimento del bene se non per motivi di pubblico interesse, previo indennizzo e nel rispetto del principio di proporzionalità, in modo da non sacrificare ingiustificatamente la sua posizione giuridica soggettiva. L'amministrazione, pertanto, non può imporre al privato obblighi o limitazioni che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sul suo diritto di proprietà, dovendo adottare la misura meno invasiva possibile per il raggiungimento dell'interesse pubblico. Il sindaco, nell'esercizio dei propri poteri di polizia amministrativa, è tenuto a valutare attentamente la necessità e la proporzionalità del provvedimento limitativo della proprietà privata, contemperando adeguatamente l'interesse pubblico con quello del proprietario, al fine di non comprimere ingiustificatamente il diritto di quest'ultimo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. 241/05 R.G. n. 1820/88 Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1820/88, proposto da BOSCOLO Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Savino Penè, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, Via Cavalli n. 42; - ricorrente contro il comune di Bosconero Canavese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Canavesio, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, Via Manzoni n. 4; - resistente per l'annullamento, dell'ordinanza 5 agosto 1988, notificata il 6/08/88 del Sindaco di Bosconero Canavese con cui si ordina alla ricorrente la rimozione del cancello carraio che impedisce il prolungamento della Via IV Novembre entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'a…

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