Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 382 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:382SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente. Il principio di diritto che emerge è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente, sopravvenuto nel corso del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali, in applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'economia processuale e l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando l'inutile prosecuzione di un giudizio privo di utilità per il ricorrente. La massima giuridica che ne deriva è pertanto la seguente: Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, in applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'economia processuale e l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando l'inutile prosecuzione di un giudizio privo di utilità per il ricorrente. Il venir meno dell'interesse della parte ricorrente, sopravvenuto nel corso del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla tutela di un interesse concreto ed attuale del ricorrente, il cui difetto comporta l'impossibilità di una pronuncia di merito. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente condanna alle spese, rappresenta pertanto un principio generale del processo amministrativo, volto a garantire l'efficienza e la ragionevole durata del giudizio, evitando l'inutile prosecuzione di controversie prive di utilità per il ricorrente.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/02/2021

N. 00382/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02022/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2019, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via C. Cantù, 1;

contro

Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Lombardia, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

((omissis)); non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento- dell'Avviso manifestazione di intere…

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