Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 613 del 14 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:613PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di proroga del termine stabilito per il compimento delle indagini preliminari, il rinvio operato dall`art. 406 comma quinto cod. proc.  pen. all`art. 127 stesso codice, con la formula "secondo le forme previste", riguarda le regole previste per lo svolgimento dell`udienza camerale, ma non implica, di per se`, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in detta norma, ivi compresa la esperibilita` del ricorso per cassazione.  E` pertanto inoppugnabile il provvedimento con il quale il G.I.P.  respinga la richiesta di proroga ai sensi dell`art. 406 cod. proc. pen..    conforme:

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