Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3588 del 25 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3588CIV

Massima

Massima ufficiale
In virtù dell'istituto della "prorogatio" l'amministratore di un condominio di un edificio, cessato dalla carica per scadenza del termine previsto dall'art. 1129 cod. civ. o per dimissioni, continua ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 cod. civ., attinenti alla vita normale ed ordinaria del condominio, fino a quando non sia stato sostituito con la nomina di altro amministratore. Pertanto, l'amministratore deve continuare a provvedere, durante la gestione interinale, all'adempimento delle incombenze ed attribuzioni previste dall'art. 1130 cod. civ. e così a riscuotere i contributi condominiali e ad erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, compreso quello di portierato, con la conseguenza che, in caso di ritardata presentazione delle denunce contributive e di ritardato pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il portiere, l'amministratore è tenuto a rivalere il condominio delle somme da questo versate all'I.N.P.S. a titolo di sanzioni amministrative. da vedere: Sen 21/12/1987 9501 Civ

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