Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8809 del 13 ottobre 1981
ECLI:IT:CASS:1981:8809PEN
Massima
Massima ufficiale
La propaganda dei prodotti alimentari è da ritenersi penalmente illecita quando per l'adozione di denominazioni ingannevoli o improprie, o per l'uso di altri mezzi pubblicitari, essa sia idonea a indurre in errore il consumatore circa la natura, sostanza, qualità e proprietà nutritive del prodotto.(La corte ha negato che sussista il reato nel caso di prodotti confezionati che rechino sulla confezione oltre la frase "prodotto fresco" anche la data di produzione e quella di scadenza).
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