Cassazione penale Sez. I sentenza n. 35819 del 30 agosto 2016

ECLI:IT:CASS:2016:35819PEN

Massima

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Il giudizio di pericolosità sociale e di attualità della stessa, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, deve essere fondato su una motivazione adeguata che valorizzi gli elementi fattuali e giudiziari complessivamente rilevanti, senza che assuma rilievo determinante l'eventuale esito assolutorio di un precedente procedimento penale, atteso che i due giudizi, penale e di prevenzione, hanno oggetti e finalità distinti. Pertanto, il giudice di merito può legittimamente fare riferimento a condanne definitive, anche se non ancora passate in giudicato, nonché a fatti e comportamenti pregressi, purché ne esamini la portata e il significato in funzione di una valutazione prognostica sulla pericolosità sociale attuale del soggetto, senza che sia necessario un approfondimento analitico di ogni singolo elemento. Inoltre, il giudice di merito, nel confermare l'applicazione di una misura di prevenzione, non è tenuto a motivare specificamente sulla richiesta di revoca o riduzione della cauzione imposta, qualora abbia già adeguatamente giustificato, per relationem, le ragioni poste a fondamento di tale statuizione. Infine, l'eventuale errore materiale relativo alla durata della misura di prevenzione può essere corretto in sede di impugnazione, senza che ciò comporti un vizio di motivazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 112/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/07/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIRO ANTONIO;
Letta la requisitoria del P.M. Dott.ssa FILIPPI Paola, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, depositata il 19 ottobre 2015, con cui e' stato richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
RITENUTO IN …

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