Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4209 del 29 giugno 1981

ECLI:IT:CASS:1981:4209CIV

Massima

Massima ufficiale
In ipotesi di pagamento, da parte della banca trattaria, di assegni di conto corrente falsificati nella firma di emittenza, il titolare del conto, il quale agisca per conseguire il rimborso delle somme addebitategli, deve provare, ove siano in contestazione, l'esistenza della convenzione d'assegno, nonché gli estremi obiettivi di detto inadempimento contrattuale, ma non anche la colpa della parte inadempiente, la quale deve presumersi fino a quando la convenuta, mediante la produzione degli assegni falsificati e dello specimen con la firma autentica del traente, ovvero con ogni altro idoneo mezzo di prova, dimostri di non essere stata in grado di riscontrare la falsità, nonostante l'uso della diligenza dell'accorto banchiere.

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