Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 393 del 2012

ECLI:IT:TARTOS:2012:393SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'annullamento in autotutela di un condono edilizio e l'ordine di sospensione dei lavori, afferma che: 1. Il rilascio del condono edilizio non è obbligatorio nei casi di lottizzazione abusiva, in quanto la disciplina transitoria non impone agli enti pubblici alcun obbligo di regolarizzazione di insediamenti abusivi, ma prevede solo una mera facoltà. La lottizzazione abusiva, incidendo sulla corretta urbanizzazione del territorio e sulla programmazione urbanistica comunale, non può essere sanata con il semplice condono del singolo abuso edilizio. 2. La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del condono non è necessaria quando, come nel caso di specie, emergano chiari elementi costitutivi della lottizzazione abusiva, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. 3. L'ordine di sospensione dei lavori ex art. 18 della legge n. 47/1985 (ora art. 30 del d.p.r. n. 380/2001) ha natura non meramente cautelare, ma produce effetti definitivi, in quanto determina la nullità degli atti di disposizione dell'immobile e, decorsi 90 giorni, l'acquisizione dello stesso al patrimonio comunale. Tale ordine è giustificato dalla natura di illecito di pericolo della lottizzazione abusiva, in quanto mira a prevenire l'ulteriore avanzamento dei lavori e possibili forme di lottizzazione cartolare. 4. L'ordine di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, adottato a seguito dell'ordine di sospensione dei lavori e del decorso del termine di 90 giorni, non è illegittimo, in quanto costituisce una determinazione confermativa di un effetto già realizzatosi ex lege, senza che gli interessati possano aver ingenerato alcun legittimo affidamento.

Sentenza completa

N. 02666/1999
REG.RIC.

N. 00393/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02666/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2666 del 1999, integrato da motivi aggiunti, proposto da ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall’avvocato ((omissis)) (subentrata, quanto al ricorso principale, agli avvocati ((omissis)) e ((omissis))), con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi n. 38;

contro

Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)) (in relazione al ricorso principale), e dall’avvocato ((omissis)) (in relazione ai motivi aggiunti), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, vi…

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