Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21681 del 20 luglio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:21681CIV

Massima

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Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, realizzata mediante l'inserimento manuale nei tabulati di orari di ingresso o di uscita non corrispondenti a quelli effettivamente svolti, integra la fattispecie di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale condotta, oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, costituisce una modalità fraudolenta diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale, a prescindere dall'alterazione materiale del sistema di rilevamento delle presenze. La norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso. I controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili a singoli dipendenti, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non hanno ad oggetto la normale attività del lavoratore e si situano all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, dovendo tuttavia assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e le imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto.

Sentenza completa


AULA 'B'
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 12606-2022 proposto da:
MAZZOLINI ANGELO, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Martiri di Belfiore 2, presso lo studio
dell'avvocato RICCARDO CHILOSI, che lo rappresenta e
difende;
- ricorrente -
Oggetto
Lavoro
pubblico
R.G.N. 12606/2022
Cron.
Rep.
Ud. 19/04/2023
PU
2023
2131
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresen…

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