Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3619 del 23 marzo 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3619PEN

Massima

Massima ufficiale
Il legislatore, con la legge valutaria 26 novembre 1986 n. 599, non ha inteso procedere ad una immediata abrogazione della precedente normativa valutaria (ne`, tanto meno, riconoscere l`irrilevanza penale di tutti i fatti comunque attinenti a tale materia), ma si e` unicamente limitato a concedere delega al governo per l`emanazione di future, nuove disposizioni sul punto, specificando i relativi criteri e principi da seguire in tale elaborazione.  Ne deriva, pertanto, che fino a che il governo non avra` provveduto ad emanare tale nuova disciplina, tutte le operazioni in materia valutaria non potranno che essere regolate dalle vecchie norme, ancora pienamente operative ed in vigore, e, quindi, che ancora oggi la esportazione di valuta all`estero o la costituzione di capitali o di attivita` all`estero continuano ad essere assoggettate alla disciplina della previa autorizzazione amministrativa.

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