Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 763 del 2020

ECLI:IT:TARBO:2020:763SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di annullamento in autotutela di un titolo edilizio, intervenuto a distanza di tempo considerevole dal suo rilascio, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. Il mero decorso del tempo non consuma il potere di annullamento d'ufficio, ma il termine "ragionevole" per il suo esercizio decorre solo dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro. L'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulta attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati, e può essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate. La non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo. L'intervento edilizio che comporta la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto con modifiche sostanziali alla sagoma, superficie e volume preesistenti, non può essere qualificato come ristrutturazione edilizia, ma rientra nella categoria della "nuova costruzione", per la quale è necessario il rilascio di apposito titolo abilitativo. Il coinvolgimento di un soggetto esterno all'amministrazione per l'istruttoria di una pratica edilizia non espropria il Comune delle prerogative e delle funzioni istituzionali, essendo l'attività di annullamento in autotutela di competenza dell'apparato burocratico. Il contraddittorio con il privato destinatario del provvedimento è adeguatamente garantito anche in assenza di un sopralluogo congiunto, purché il privato abbia potuto rappresentare le proprie ragioni. Il principio del ne bis in idem impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nuovamente su una domanda già definita con sentenza passata in giudicato presso il giudice ordinario.

Sentenza completa

Pubblicato il 25/11/2020

N. 00763/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2015, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS- & C., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avv.to ((omissis)), con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 47;

contro

Comune di Zocca, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv.to ((omissis)), con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to ((omissis)) in B…

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