Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16107 del 30 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:16107PEN

Massima

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L'iscrizione nel casellario giudiziale di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non avendo contenuto sanzionatorio, non rientra tra gli effetti penali della condanna e, pertanto, non può essere oggetto di cancellazione in seguito all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. In tali casi, è sufficiente apporre nel casellario giudiziale l'annotazione dell'avvenuta estinzione del reato, senza procedere alla cancellazione dell'iscrizione della sentenza. La massima si fonda sui seguenti principi: 1. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non è una sentenza di condanna, ma una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti. 2. L'iscrizione nel casellario giudiziale, non avendo contenuto sanzionatorio, non rientra tra gli "effetti penali della condanna" di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p. 3. L'estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e alle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p., non comporta l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, ma solo l'apposizione dell'annotazione dell'avvenuta estinzione. 4. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è volto a distinguere gli effetti penali della condanna, che possono essere estinti, dall'iscrizione nel casellario giudiziale, che ha una funzione meramente informativa e non sanzionatoria.

Sentenza completa

FATTO
Con ordinanza del 28 aprile 2001, il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di F. S., ha disposto la cancellazione, dal certificato del casellario giudiziale, della sentenza emessa il 17 novembre 1995 (in giudicato il 3 gennaio 1996), con la quale lo stesso Tribunale, su richiesta delle parti, aveva applicato, nei confronti dell'istante, la pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi e venti giorni di reclusione e L. 267.000 di multa.
Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 445 e 687 cod. proc. pen. facendo rilevare che l'iscrizione nel casellario giudiziale, non avendo contenuto sanzionatorio, non rientra tra gli effetti penali della condanna, …

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