ECLI:IT:CASS:2002:16107PEN
FATTO
Con ordinanza del 28 aprile 2001, il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di F. S., ha disposto la cancellazione, dal certificato del casellario giudiziale, della sentenza emessa il 17 novembre 1995 (in giudicato il 3 gennaio 1996), con la quale lo stesso Tribunale, su richiesta delle parti, aveva applicato, nei confronti dell'istante, la pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi e venti giorni di reclusione e L. 267.000 di multa.
Avverso tale decisione, il Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte.
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 445 e 687 cod. proc. pen. facendo rilevare che l'iscrizione nel casellario giudiziale, non avendo contenuto sanzionatorio, non rientra tra gli effetti penali della condanna, …
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.