Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11476 del 24 luglio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:11476CIV

Massima

Massima ufficiale
In materia di disciplina dell'inquinamento idrico di cui alla legge n. 319 del 1976 (applicabile "ratione temporis"), gli scarichi preesistenti all'entrata in vigore della legge del 1976 che, provenendo dagli insediamenti civili, non rifluiscono nelle pubbliche fognature, perché recapitanti nel suolo o nel sottosuolo, sono soggetti al solo regime della denuncia all'Autorità comunale, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge citata. Tuttavia, le Regioni, nel definire la disciplina di tali scarichi possono, in conformità dell'interpretazione fornita nella decisione della Corte costituzionale n. 168 del 1993, prevedere l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, in base al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, come stabilito dagli artt. 2 e 4 della suddetta legge n. 319 del 1976 dall'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 6 del d.P.R. n. 915 del 1982.

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